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Decreto M.I.M. 19.01.2024

Determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)

Art. 3 - Compenso integrativo

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) nella misura così determinata:

a) prova scritta:

euro 0,80 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

euro 1,00 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

b) prova orale:

euro 0,80 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

euro 1,00 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

2. I compensi relativi alla lettera b) del presente articolo sono aumentati dell'80% qualora sia previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale.

3. Ai membri aggregati aggiunti alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso integrativo nella misura fissata dal precedente comma 1.

4. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

5. In caso di concorsi per titoli ed esami, il compenso integrativo è aumentato del 10 per cento.

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