Decreto M.I.M. 19.01.2024
1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) nella misura così determinata:
a) prova scritta:
euro 0,80 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
euro 1,00 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
b) prova orale:
euro 0,80 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
euro 1,00 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
2. I compensi relativi alla lettera b) del presente articolo sono aumentati dell'80% qualora sia previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale.
3. Ai membri aggregati aggiunti alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso integrativo nella misura fissata dal precedente comma 1.
4. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
5. In caso di concorsi per titoli ed esami, il compenso integrativo è aumentato del 10 per cento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.