Ordinanza M.I.M. 23.02.2024, n. 31
1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2024/2025 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18 maggio 2022, (di seguito, CCNI 2022), e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024;
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, l'autorità scolastica può eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2023/2024, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2023/24, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2022, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici dell'ottennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al CCNI 2022 sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del MIM nell'apposita sezione Mobilità e sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.
11. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.
Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022 che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:
- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente articolo, per quanto attiene all'individuazione del personale in soprannumero, non sono inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 10, comma 4.