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Ordinanza M.I.M. 23.02.2024, n. 30

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 26 - Trasferimenti degli assistenti tecnici

1. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree- laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).

2. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

3. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.

4. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

5. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.