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Ordinanza M.I.M. 23.02.2024, n. 30

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 24 - Legittimazione alla presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del CCNI 2022 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 - ter e 5 - sexies e septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.

5. Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall'art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall'immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell'ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione dell'articolo 34, comma 8, del CCNL e dell'articolo 34, comma 9- bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità.