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Ordinanza M.I.M. 23.02.2024, n. 30

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di seguito indicato come "CCNI 2022") e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza.

3. Il vincolo triennale non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

5. I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025.

6. I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

7. I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

8. Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. Si precisa che per sede della provincia chiesta, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza.

9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell'art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall'Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell'area dei DSGA:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

10. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 non trova applicazione l'articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.

11. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all'immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all'immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall'art. 5 ter del D.L. 228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell'a.s. 2022/23;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2023/24;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all'esito della procedura straordinaria di cui all'art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all'esito della procedura straordinaria di cui all'art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2023/24 o avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell'a.s. 2024/25;

12. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, e dall'art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:

- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

- si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, e dall'art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.