Decreto M.I.M. 23.02.2024, n. 32
Formula iniziale
Il Ministro
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» (di seguito, anche «CAD»);
Visti i principi e le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR») e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, anche «Codice della privacy»);
Visto, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
Vista altresì la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visti il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»);
Visto l'articolo 62-quater del CAD che ha istituito l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (di seguito, anche «ANIST»);
Visto il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 31, recante «Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 62- quater, comma 6, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 24 marzo 2022, n. 96, relativo al suddetto schema di Decreto sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022;
Considerato che in base all'articolo 114 del succitato Decreto Legislativo n. 297/1994, recentemente introdotto dal Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, l'ANIST, a seguito della relativa attivazione, sarà altresì messa a disposizione dei sindaci per l'individuazione dei minori non in regola con l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerato, altresì, che, in base al succitato articolo 114, commi 2 e 3, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre 2023, i dati relativi ai minori regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche e che il MIM, con apposito decreto di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al GDPR;
Visto in particolare, l'articolo 62 del CAD, concernente l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «ANPR»);
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE;
Visto il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Tenuto conto che con il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» - Riforma 1.2 «Riforma del sistema ITS» e Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
Visto il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-Regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;
Visto l'Accordo Ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visto il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Visto il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;
Visto il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto l'Atto di Indirizzo politico-istituzionale adottato con Decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del Merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Vista la Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;
Visto in particolare l'articolo 13, commi 1 e 2, della suddetta Legge n. 99/2022, in forza dei quali il MIM ha adottato il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 229, con il quale ha dato attuazione al sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, di cui all'articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché il Decreto Ministeriale, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, 5 dicembre 2023, n. 235, e il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 228, con i quali ha definito gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II della Legge n. 99/2022 e le modalità di aggiornamento;
Visti in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che:
- «L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6» (articolo 12, commi 1 e 2);
- «Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (articolo 14, comma 6);
Considerato che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego delle risorse pubbliche e di assicurare unitarietà e omogeneità ai sistemi anagrafici del MIM, è stato valutato opportuno l'inserimento dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy nell'ambito di una apposita sezione dell'ANIST di cui all'articolo 62-quater del CAD di cui in premessa;
Considerato che, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della Legge n. 99/2022 il MIM ha adottato il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 227, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy (di seguito, anche «Sezione ITS Academy di ANIST») e i conseguenti adeguamenti delle funzioni e dei compiti della Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica (di seguito, anche «Banca Dati Nazionale» o «BDN»), ai sensi degli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della già citata Legge 15 luglio 2022, n. 99;
Visto il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2023, n. 525, relativo al suddetto Decreto n. 227/2023;
Considerato che, nel rispetto dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, del succitato Decreto, al MIM e agli ITS Academy è stata attribuita, in conformità all'articolo 4, n. 7, del GDPR e alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV, del Codice della privacy, la titolarità autonoma dei trattamenti dei dati personali (di seguito, anche «Titolari») effettuati nell'ambito della Sezione ITS Academy di ANIST, ciascuno per il perseguimento delle specifiche finalità individuate dall'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto;
Considerato altresì che l'articolo 11, comma 3, del Decreto n. 227/2023, dispone che il Ministero è tenuto ad adottare, entro il 28 febbraio 2024 e nel rispetto dell'articolo 14, comma 6, della Legge n. 99/2022, apposito decreto attraverso il quale definire i seguenti profili:
«a) l'operatività, a partire dalle iscrizioni per l'anno formativo 2024-2025, della Sezione ITS Academy, che dovrà essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di milestone e target del PNRR;
b) i dati contenuti e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il set di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle finalità di ciascuna attività di trattamento e previa valutazione della necessità di tale trattamento;
c) le operazioni eseguibili sui dati e le relative modalità di trattamento, nonché le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS Academy;
d) le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca Dati Nazionale con la Sezione ITS Academy dell'ANIST e le relative modalità di raccordo;
e) le altre banche dati, anche di interesse nazionale, i cui dati sono necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nella Sezione ITS Academy;
f) la descrizione delle modalità di funzionamento della Sezione, ivi comprese le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte degli ITS e del Ministero, nonché delle regole tecniche, dei requisiti, delle garanzie e delle misure di sicurezza adottate»;
Considerato che, sulla base della disposizione suindicata, il MIM procede ad adottare il presente decreto (di seguito, anche «Decreto») e che al medesimo è allegato anche un documento contenente specifiche funzionali e tecniche della Sezione ITS Academy di ANIST e della Banca Dati Nazionale (di seguito, anche «Allegato Tecnico»), tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità adottate, nonché alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali;
Considerato che il Ministero ha predisposto e approvato appositi documenti di valutazione di impatto - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e delle «Linee Guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del Regolamento 2016/679», adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 4 aprile 2017, e successivamente emendate il 4 ottobre 2017 - relativamente alla Sezione ITS Academy di ANIST e alla Banca Dati Nazionale;
Tenuto conto che il presente Decreto potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni in ragione della progressiva evoluzione delle infrastrutture informatiche;
Acquisito il parere prot. n. 4557 del 30 gennaio 2024 del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 120 del 30 gennaio 2024;
Vista la nota prot. n. 174 del 2 febbraio 2024, con la quale il Ministero ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali il presente schema di Decreto, al fine di richiedere un parere ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lett. c), del GDPR;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali n. 84 del 20 febbraio 2024;
Sentiti il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
Acquisita, in data 22 febbraio 2024, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 24/CSR);
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
DECRETA