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Decreto M.I.M. 23.02.2024, n. 32

Decreto concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal ministero dell'istruzione e del merito e dagli ITS Academy nell'ambito dell'anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e della banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del sistema terziario di istruzione tecnologica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 30 novembre 2023, n. 227.

Art. 2 - Definizioni

1.Ai fini del presente Decreto e del relativo Allegato Tecnico, valgono le seguenti definizioni:

a) «Sezione ITS Academy di ANIST»: sezione dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy, di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 99/2022;

b) «BDN»: Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 e all'articolo 12, comma 2, della Legge n. 99/2022;

c) «ITS Academy»: Istituti Tecnologici Superiori costituiti come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e ss. del codice civile e in conformità all'articolo 4 della Legge n. 99/2022;

d) «Esiti a distanza»: esiti (i.e., immatricolazione all'Università) rilevati decorsi dodici mesi dal conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e/o di specializzazione superiore per le tecnologie applicate da parte dei corsisti;

e) «Corsisti»: soggetti iscritti o frequentanti i percorsi ITS Academy;

f) «Diplomati»: soggetti che hanno conseguito un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e/o un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate;

g) «INDIRE»: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, che costituisce un'articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

h) «ANIST»: Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD;

i) «ANPR»: Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;

j) «ID ANPR»: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

k) «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD;

l) «CODICE DELLA PRIVACY»: D.Lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2023;

m) «GDPR»: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.