Legge 20.12.2024, n. 199
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;
al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;
al comma 4, capoverso 8, le parole: «dalla Procura della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità giudiziaria»;
al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e»;
al comma 7, le parole: «, nonché sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e sono stabiliti»;
al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»;
al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di accesso»;
alla rubrica, le parole: «di contrasto al lavoro sommerso» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del lavoro sommerso».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015», le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indi
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