Decreto M.I.M. 10.12.2024, n. 3060
1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto preVisto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L'USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.
7. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, la Commissione Nazionale, di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto ministeriale, individua il livello che consente al candidato di conseguire il titolo di idoneità per l'insegnamento della lingua inglese.