Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269
1. Sono ammessi a partecipare al concorso i seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.
2. Per l'ammissione al concorso, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa, ovvero gli estremi dell'istanza di avvio della procedura per il riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso al concorso con riserva, purché alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia già attivato la procedura di riconoscimento di cui alla normativa vigente, fermo restando che il medesimo provvedimento dovrà essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.
4. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 1, lettera b), il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 4 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque partecipare al concorso purché abbiano superato con esito positivo il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli eventuali ruoli di precedente titolarità relativi a quelli del personale docente ed educativo della scuola statale assunto con contratto a tempo indeterminato.
7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono partecipare al concorso purché alla data di scadenza delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma è computato ai fini del raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b) purché abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4.
8. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del dPR.
9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto all'articolo 19 del DM, è quello effettivamente reso in ciascun anno scolastico ai sensi del DM, esclusivamente presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali.
10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche in esito a quanto previsto dal comma 11, alla verifica dei requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del dPR, in caso di carenza dei predetti requisiti, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela dell'Amministrazione.
11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero può attribuire con proprio atto agli USR le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di partecipazione al concorso nonché lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale ultima attribuzione può prevedere anche la segnalazione alla competente autorità giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.