IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera A.N.AC. 23.04.2024, n. 213

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Formula iniziale

Premessa

La presente delibera è diretta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, riguardo l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, il documento illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe. La delibera contiene, inoltre, indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2024 anche sulla base dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, "Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.".

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 aprile 2024, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024. L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 15 luglio 2024.

Le suddette date sono state riviste con l'intento di assicurare, agli organismi con funzione di attestazione e alle Amministrazioni coinvolte nel processo di verifica, un tempo più idoneo alla migliore organizzazione delle correlate attività di rilevazione, monitoraggio e pubblicità.

Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

 

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» (di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Per «pubbliche amministrazioni» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali".

Ai fini della predisposizione della relativa attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

 

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

a) enti pubblici economici;

b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

 

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono la relativa attestazione.

 

1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono la relativa attestazione.

 

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

1) Consulenti e collaboratori (art. 15)

2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)

3) Enti controllati (art. 22)

4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)

6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

7) Servizi erogati (art. 32)

8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)

9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2.

1) Consulenti e collaboratori (art. 15)

2) Selezione del personale (art. 19)

3) Performance (art. 20)

4) Enti controllati (art. 22)

5) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

6) Bilanci (art. 29)

7) Servizi erogati (art. 32)

8) Altri contenuti / accesso civico

9) Altri contenuti - PTPC (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Altri contenuti / Accesso civico

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Altri contenuti / Accesso civico

 

****

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

 

3. Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 15 luglio 2024

Per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l'applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito web dell'Autorità.

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicativo permetterà di documentare - mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

L'applicazione consentirà, pertanto, all'utente OIV:

? di documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024;

? di convalidare le verifiche;

? di estrarre tutti i documenti utili - attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

L'Autorità renderà disponibili, nella pagina web in cui è pubblicata la presente delibera, le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni altro documento utile allo svolgimento dell'attività di attestazione e organizzazione degli esiti delle verifiche effettuate, inclusi i files excel delle schede di rilevazione e di monitoraggio.

 

L'invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, deve essere, inoltre, pubblicata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione «Amministrazione trasparente» o "Società trasparente" sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»[1] entro il 15 luglio 2024. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page[2].

 

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative - misure di trasparenza - utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero di migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione - fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi, a partire dal 2 dicembre 2024, utilizzeranno l'applicativo web fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto".

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe potranno, inoltre, annotare e dare evidenza dello svolgimento di eventuali verifiche ulteriori rispetto a quelle della colonna "completezza di contenuto" (es. formato aperto, aggiornamento) nella sezione "dati generali" dell'applicativo OIV all'interno del box "Esiti emersi da ulteriori verifiche" e darne sintetica esposizione in una propria relazione, da pubblicare a corredo della scheda di monitoraggio.

L'invio ad ANAC della scheda delle verifiche di monitoraggio al 30 novembre 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio, compilata tramite l'applicativo web, deve essere pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2025, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto- sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

 

L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella presente delibera, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Per maggior chiarezza, si riepiloga di seguito la tempistica dei diversi adempimenti.

 

Chi Cosa Quando
OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe Prepara la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l'applicativo web A partire dal 3 giugno 2024
RPCT Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe Entro il 15 luglio 2024
OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe Prepara la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio 2024, nella colonna "completezza di contenuto" A partire dal 2 dicembre 2024
RPCT Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe Entro il 15 gennaio 2025

 

5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.

 

5.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

 

5.1.1 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità potrà verificare nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche, dell'OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe, ed esaminarne i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle Schede di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

 

5.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

-----

[1] Cfr. § 6.4 della delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

[2] In caso di mancanza di un proprio sito web l'attestazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.

 

Allegato 1 -Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni

Allegato

Allegato 2 -Scheda Rilevazione Ministeri Enti pubblici naz. con uff. periferici

Allegato

Allegato 3 -Scheda Rilevazione Soc. Enti controllo pubbblico Enti pubblici economici

Allegato

Allegato 4 -Scheda Rilevazione Società partecipazione pubblica non di controllo

Allegato

Allegato 5 - Scheda Rilevazione Associazioni Fondazioni Enti Diritto Privato

Allegato