Decreto M.U.R. 22.04.2024, n. 620
1. Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno accademico 2023/2024, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
2. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.