Decreto M.I.M. 12.04.2024, n. 74
Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Art. 3 - Valutazione dei titoli
Art. 4 - Graduatorie di merito
Art. 5 - Bando
Art. 6 - Commissioni di valutazione
Art. 7 - Requisiti dei presidenti delle commissioni
Art. 8 - Requisiti dei componenti delle commissioni
Art. 9 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni
Art. 10 - Disposizioni relative alle Regioni e Province autonome
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, del 18 gennaio 2024;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno", nonché l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove, al comma 3, è disposto che è consentito il ricorso "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" e, infine, l'articolo 35- ter, sul portale unico del reclutamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma 557;
Visto il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il nuovo ordinamento professionale del personale A.T.A. introdotto dal CCNL 18 gennaio 2024, Sezione Scuola, Titolo IV, Capo I;
Considerato che, a norma dell'articolo 59 del menzionato CCNL, in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D del CCNL;
Considerato che il CCNL demanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
Considerato che il CCNL prescrive che, nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;
Considerato che, a norma dell'articolo 59, comma 8, del CCNL, le progressioni tra le aree sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale della scuola;
Ritenuto opportuno disciplinare, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale contrattuale, la procedura di valutazione di cui all'articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, per la progressione dall'area degli assistenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 122 del 28 marzo 2024 e trasmesso con nota del 28 marzo 2024, prot. 12790;
Ritenuto di accogliere le osservazioni e proposte del CSPI relativamente al riconoscimento degli anni di servizio nelle mansioni di DSGA, eventualmente non computabili per raggiungimento del punteggio massimo previsto ai sensi della tabella relativa alle competenze professionali (Tabella C), ai fini del punteggio riconosciuto per l'esperienza maturata (Tabella A), al mantenimento della validità della graduatoria fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 e alla modifica dell'articolo 4, comma 5;
Svolto il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in data 14.03.2024;
DECRETA
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti le procedure di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione relativa al profilo professionale di funzionario, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 59, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
2. procedure sono indette, su base regionale, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nel limite del 50 per cento.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 5 potrà provvedere ad accorpare le procedure valutative, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato dal bando quale responsabile dello svolgimento di più procedure valutative approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate.
4. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'Istruzione e del Merito;
b) USR: Ufficio Scolastico Regionale;
c) Dirigenti preposti agli USR: i Direttori Generali degli USR o i Dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
d) Dirigenti tecnici: Dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico - ispettiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;
e) DSGA: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, secondo il previgente sistema di classificazione del personale ATA;
f) CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - periodo 2019-2021 -, sottoscritto in data18 gennaio 2024.
1. A norma dell'articolo 59, comma 7 del CCNL, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l'anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale.
2. Coloro che siano in possesso del prerequisito di cui al comma precedente sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del CCNL, ove siano:
- assistenti amministrativi di ruolo in possesso della laurea magistrale di cui all'Allegato 1 e che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
3. La procedura è bandita subordinatamente alla disponibilità di posti nell'ambito della programmazione dei posti per il triennio scolastico 2024/2027. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione.
4. La procedura consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, elencati nelle tabelle - A, B e C - allegate al presente decreto e del medesimo costituenti parte integrante. Sulla base dei parametri indicati all'articolo 59, comma 6, del CCNL, rientrano tra i titoli valutabili:
a) esperienza maturata nell'area di provenienza (Tabella A);
b) titoli di studio (Tabella B);
c) competenze professionali (Tabella C).
1. Le commissioni di valutazione dispongono di cento (100) punti secondo quanto previsto dalle allegate Tabelle A, B e C.
La distribuzione del punteggio viene effettuata sulla base dell'esperienza maturata nell'area di provenienza (per un massimo di 25 punti), dei titoli di studio (per un massimo di 25 punti), nonché delle competenze professionali acquisite (per un massimo di 50 punti).
1. All'esito della procedura di valutazione gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale.
2. Le graduatorie, approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate sul Portale InPa e sul sito internet dell'USR competente per la procedura.
3. All'esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero di posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato dal bando di cui all'articolo 5 e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'articolo 5, comma 4.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Qualora a seguito di rinuncia, depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1987, n. 449.
6. Al termine delle immissioni in ruolo degli aventi titolo, i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali, che non siano stati assunti per mancanza di posti, possono, altresì, presentare istanza in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria, nei limiti dei posti residui a seguito dell'esaurimento della graduatoria di detta regione e secondo le modalità che saranno indicate nel bando di cui all'articolo 5.
7. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 5 del CCNL, tenuto conto che il contingente bandito con la presente procedura valutativa afferisce agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.
8. I dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sono sottoposti, per la conferma in ruolo, ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'articolo 62 del CCNL. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli interessati, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
1. Il bando è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente Decreto e disciplina, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 2;
b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione;
d) le modalità di informazione agli aspiranti ammessi alla procedura;
e) i documenti richiesti per il passaggio di area;
f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Il bando sarà pubblicato sul portale InPa, nonché sul sito internet del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.
1. La Commissione di valutazione degli aspiranti per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è nominata con decreto del Direttore o del Dirigente preposto all'USR.
2. La Commissione è composta da un Presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 32-ter, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di DSGA secondo il previgente sistema di classificazione del personale ATA. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per il presidente e ciascun componente è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, oltre ai relativi supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
7. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 19 gennaio 2024, n. 8.
1. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni di valutazione devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.
1. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e coloro che hanno ricoperto il ruolo di DSGA secondo il previgente sistema di classificazione del personale ATA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 aprile 2009, n. 42; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) titolo di studio di cui all'allegato 1;
c) diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello con esame finale.
3. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Direttore preposto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per le procedure selettive per la progressione all'area di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno- italiano.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Tabella A - Esperienza maturata nell'area di provenienza (per un massimo di 25 punti)
A | Tipologia di esperienza maturata | Punti |
A.1 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C | 1,5 |
A.2 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C | 1,25 |
A.3 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C | 1 |
Tabella B - Titoli di studio (per un massimo di 25 punti)
B | Titolo di studio | Punti |
B.1 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale di cui all'Allegato 1 | 10 |
B.2 | Dottorato di ricerca | 7 |
B.3 | Altro diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale (diversa da quella di cui al punto B.1) | 5 |
B.4 | Laurea triennale (qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale di cui ai punti B.1 e B.3) | 3 |
B.5 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) | 3 |
B.6 | Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, per ciascun titolo | 1 |
Tabella C - Competenze professionali (per un massimo di 50 punti)
C | Tipologia di competenza | Punti |
C.1 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di D.S.G.A. | 6 |
C.2 | Certificazioni linguistiche di livello almeno B2, secondo il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue", conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero ai sensi del predetto decreto. | B2: 1 C1: 2 C2: 3 |
C.3 | Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato | 3 |
C.4 | Certificazioni informatiche conformi ai Framework europei sulle competenze digitali, per i cittadini (Digicomp), gli educatori (DigCompEdu) e per i professionisti (e-CF) (si valuta un solo titolo) | 2 |
C.5 | Corsi di formazione relativi allo sviluppo di competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni dell'area di provenienza, organizzati dall'amministrazione scolastica e da enti accreditati, di durata pari ad almeno 20 ore e con rilascio di attestato di partecipazione (fino ad un massimo di 4 punti) | 1 |
Allegato 1 - Tabella di equiparazione dei titoli
Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99 | Equipollente | Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99) | Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04) |
Giurisprudenza | - Scienze Politiche - Scienze dell'amministrazione |
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