Legge 08.08.2024, n. 121
1. Al fine di promuovere l'istituzione dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 , di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 20264.
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo5.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.