Decreto legge 09.08.2024, n. 113
Capo III - Misure di carattere economico
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».