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Decreto legge 09.08.2024, n. 113

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (G.U. 09.08.2024, n. 186)

Capo III - Misure di carattere economico

Art. 8 - Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

2. Per le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.