Decreto legge 09.08.2024, n. 113
Capo III - Misure di carattere economico
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano, presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.