Decreto legge 09.08.2024, n. 113
Capo I - Disposizioni fiscali
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete» sono inserite le seguenti: «nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati»;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «destinatario del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta»;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai prestatori di servizi di accesso alla rete,» sono inserite le seguenti: «compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,»;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «provvedono comunque» sono inserite le seguenti: «, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,»;
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite»;
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2»;
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «destinatari dei provvedimenti di disabilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo articolo 2, comma 5».