CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo IV - Trattamento economico
Capo II - Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM
1. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5 (Confronto), comma 3, lett. b).
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 13.345,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata ai sensi dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, fino ad un massimo di euro 46.914,81.
3. A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero.
4. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici).
5. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b).