CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo IV - Trattamento economico
Capo I - Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI
1. Nell'anno 2020, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 37 del CCNL 8/07/2019 è incrementato, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, per l'anno 2020.
2. A decorrere dal 1/1/2021, il medesimo fondo di cui al comma 1, è incrementato del 2,41% calcolato sul monte salari anno 2018, relativo ai dirigenti di prima fascia.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, decorrenti dal 1/1/2021, definiti ai sensi dell'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo.