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CCNL ARAN 07.08.2024

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area ISTRUZIONE E RICERCA Triennio 2019-2021.

Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici

Capo I - Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 16 - Attività di affiancamento

1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della pubblica amministrazione, le parti sottolineano l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte della dirigenza già in servizio verso il personale dirigente neoassunto.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse nonché, per le istituzioni scolastiche, in aggiunta alla figura del tutor.

3. Le amministrazioni a tal fine predispongono un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti in servizio che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l'affiancamento a beneficio dei nuovi assunti dell'amministrazione.

4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il dirigente fino alla maturazione di due anni di servizio.

5. Il ruolo del dirigente mentore è quello di fornire supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno all'amministrazione di appartenenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperienze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione dell'amministrazione, i codici e comportamenti informali esistenti, nonché la consapevolezza dei ruoli da assolvere. L'attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente e non determina il riconoscimento di appositi compensi.

6. Di norma, il mentore è una persona diversa dal dirigente superiore e non può relazionarsi con più di un neoassunto per volta.

7. È nell'interesse del neoassunto dirigente assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo può chiedere di essere sollevato dall'attività di affiancamento per comprovate ragioni.