CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità delle università, delle aziende ospedaliero- universitarie e degli enti di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5;
b) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali dei dirigenti scolastici ed AFAM, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall'art. 6 del CCNL 15/7/2010;
c) i criteri generali delle procedure e dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
d) le linee di indirizzo e i criteri generali in materia di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato;
e) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento;
g) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
h) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;
i) le materie oggetto dell'Organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso, seppure formalmente previsto dal presente CCNL, non sia stato costituito;
l) i criteri generali della mobilità interregionale.
4. Il confronto di cui al comma 3 si svolge:
a) in sede MIM, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative;
b) in sede MUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.
5. Con riferimento ai soli dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative, il confronto si svolge a livello di direzione scolastica regionale sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.
6. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 8/07/2019.