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Messaggio INPS 26.09.2023, n. 3347

Rilascio della procedura informatica per la presentazione della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica.

1. Premessa

L'Istituto, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il mantenimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in presenza di ricovero gratuito, nell'ipotesi di non esaustività dell'assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.

La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un'assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

Tanto premesso, al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze dei soggetti interessati e assicurare la tempestività nell'acquisizione di tale idonea documentazione da parte dell'Istituto, è stata realizzata una nuova procedura telematizzata, che consente agli assistiti di comunicare all'INPS i periodi di ricovero in cui sussistono le condizioni sopra citate.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la presentazione della c.d. dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica.

 

2. La dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica

La dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall'amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili" > "Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati".

Oltre all'indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

 

3. Istruzioni per le Strutture territoriali

La procedura, dopo avere svolto i controlli in fase di acquisizione sulla titolarità della prestazione e la congruità delle date, provvede a registrare automaticamente i periodi dichiarati nel campo "GP2IC23"del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato "RICOVERO INDENNIZZATO IN STRUTTURA PUBBLICA".

Per effetto dell'inserimento del nuovo codice, le procedure di calcolo, pur in presenza di un ricovero superiore a 29 giorni - comunicato annualmente dal Ministero della Salute all'Istituto - in sede di ricostituzione centralizzata, non genereranno un indebito.

Le domande di ricovero indennizzato presentate dai cittadini saranno a disposizione delle Strutture territoriali accedendo alla funzione disponibile sul portale intranet per gli utenti autorizzati, seguendo il percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Gestione reddituale e servizi fiscali" > "Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC - ICLAV - ACC AS/PS) - Ricoveri indennizzati".

Le Strutture territoriali sono, pertanto, tenute a effettuare l'esame puntuale della documentazione allegata e, laddove siano riscontrate irregolarità, a procedere tempestivamente all'eliminazione del codice 6 con il relativo periodo di ricovero registrato.

In esito alle informazioni sui ricoveri fornite dal Ministero della Salute, tali operazioni di verifica (con eventuale intervento correttivo) devono essere completate prima dell'avvio delle operazioni batch di ricostituzione centrale, di cui sarà fornito tempestivo preavviso alle Strutture territoriali.