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Documento A.N.V.U.R. 26.09.2023

Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025.

DPCM 4 agosto 2023

"Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" pubblicato nella G.U. n. 224 del 25/9/2023

Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025

 

approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023

L'articolo 4, comma 6 del DPCM 4 agosto 2023, relativo ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle Scuole di primo e secondo grado, affida all'ANVUR la definizione delle Linee guida per la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g) dello stesso articolo 4, oltre che la valutazione, con il supporto dei Nuclei di valutazione delle istituzioni universitarie e AFAM, dei requisiti dei suddetti percorsi e l'invio del relativo parere al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Si sottolinea che ai fini dell'elaborazione delle Linee Guida si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell'articolo 18-bis, comma 6-bis secondo cui "Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4". In forza delle disposizioni richiamate, si riportano di seguito i requisiti e le linee guida per la relativa valutazione, che si riferiscono ai percorsi formativi della durata di 60 CFU. Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell'accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.

 

Articolo 6, comma 4 del DPCM Requisito Linea guida per la valutazione
Lettera c) Direttore del percorso formativo Per le Università si richiede che il Direttore sia un Professore di ruolo di I o II fascia, afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico. È altresì richiesto di allegare il CV del Direttore per la verifica delle specifiche competenze.
Per le istituzioni AFAM si richiede che il Direttore sia un Docente di ruolo, afferente a uno dei SAD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico. È altresì richiesto di allegare il CV del Direttore per la verifica delle specifiche competenze. Esclusivamente per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e per l'Accademia nazionale di arte drammatica, tenuto conto della ridotta dimensione della dotazione organica, il Direttore può essere individuato anche tra docenti con contratto a tempo determinato su posti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'Istituto.
Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000. Superata tale soglia o nel caso di mancanza del requisito dell'affinità tematica dei percorsi formativi, dovrà essere individuato un ulteriore Direttore.
Nell'ambito della valutazione, l'Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell'istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell'istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato.
Lettera d) Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM Si valuterà che:
1. la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli standard minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
2. in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe.
Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.
Nell'ambito della valutazione, l'Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell'istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell'istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato.
Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:
1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Tale numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati. Superata tale soglia andrà individuato un ulteriore docente ogni ulteriori 500 studenti. Esempio: per 1.400 studenti sono richiesti almeno 3 docenti, per 1.600 studenti sono richiesti almeno 4 docenti, ecc.;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000. Superata tale soglia, andrà individuato un ulteriore docente fino alla successiva soglia di ulteriori 500 studenti. Esempio: per 1.400 studenti iscrivibili allo stesso percorso formativo sono richiesti almeno 2 distinti docenti di riferimento, per 1.600 studenti sono richiesti almeno 3 docenti di riferimento, ecc.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.
Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:
- per le università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN;
- per le Istituzioni AFAM devono essere Docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione. Esclusivamente per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e per l'Accademia nazionale di arte drammatica, tenuto conto della ridotta dimensione dell'organico, possono essere considerati anche docenti con contratto a tempo determinato su posti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'Istituto.
4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
- la presenza di almeno 1 tutor tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 tutor disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).
I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
Nell'ambito della valutazione, l'Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell'istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell'istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato.
Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:
1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):
- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.
Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.
2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):
- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e software: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei software utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni. Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.
Nell'ambito della valutazione l'Agenzia si avvarrà anche del supporto del Nucleo di valutazione dell'istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell'istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato.
Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili Il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti. Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e tutor e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.
La valutazione dell'ANVUR sarà effettuata tenendo conto delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione dell'istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell'istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata).

 

Nel caso di Centri costituiti in forma aggregata ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del DPCM col termine "istituzione" si fa riferimento all'insieme delle istituzioni costitutive del Centro.