IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 29.09.2023, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (G.U. 29.09.2023, n. 228)

Art. 6 - Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.