Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25.09.2023
1. Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
2. Il sostegno economico di cui al comma 1 è determinato in relazione alle risorse disponibili.
3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico di cui al comma 1 è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
4. Il sostegno economico di cui al comma 1 non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.