IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare M.I.M. 18.09.2023, n. 54257

Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2024.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2024 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

 

Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2024

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2024 dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 23 ottobre 2023 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le sudde

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.