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Decreto legge 18.10.2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (G.U. 18.10.2023, n. 244)

Capo I - Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

Art. 8 quinquies - Disposizioni in materia di piani di risparmio

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

«112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione».

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.