Decreto M.I.M. 18.10.2023, n. 201
1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2023/2024, sono riportate nella Tabella A, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2022/23.
2. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2023/24 è indicato nella Tabella A, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, conformemente alla Tabella 1 allegata alla medesima legge, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 è stabilita nella Tabella B, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, tenuto conto: a) dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) dell'ampliamento di 5.000 posti per l'a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22; c) dell'ampliamento di 11.000 posti per l'a.s. 2022/23, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 272 del 17 ottobre 2022, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23; d) di ulteriori 9.000 posti per l'a.s. 2023/24, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico triennale alle situazioni di fatto è determinato nel limite massimo di cui alla Tabella C, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa