Decreto M.I.M. 09.10.2023, n. 1966
1. L'Ufficio Scolastico Regionale provvede a:
a. esplorare e monitorare costantemente i bisogni formativi degli alunni ospedalizzati e a domicilio;
b. raccogliere ed esaminare i dati provenienti da ogni sezione ospedaliera nonché le richieste delle scuole di attivazione del servizio di istruzione domiciliare;
c. garantire, con le risorse assegnate, il servizio di istruzione domiciliare e di scuola in ospedale nonché il fabbisogno degli strumenti didattici necessari;
d. valutare il corretto funzionamento delle sezioni ospedaliere e la coerenza dell'andamento dei flussi ospedalieri e delle risorse assegnate.
e. trasmettere la rendicontazione e la relazione delle attività così come verranno richieste dalla scrivente Direzione Generale.
2. I Direttori generali e i Dirigente preposti degli Uffici scolastici regionali, qualora ne ravvisino la necessità, potranno avvalersi per la realizzazione delle attività del supporto delle istituzioni scolastiche individuate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e selettività e in tal caso provvederanno all'erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche individuate secondo quanto previsto dall'art. 34-quater comma 3.
3. Gli Uffici scolastici regionali ad esito delle attività trasmetteranno a questa Direzione generale una rendicontazione e una dettagliata relazione finale sulle attività svolte, con i suddetti fondi assegnati, sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare relativamente all'a. s. 2023/2024.