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Decreto M.I.M. 04.10.2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. (G.U. 27.10.2023, n. 252)

Art. 6 - Requisiti di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa

1. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, della legge n. 99/2022, costituiscono altresì requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle fondazioni i seguenti presupposti:

a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;

b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.

3. I soggetti fondatori di cui al comma 2 del presente articolo dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.