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Decreto M.I.M. 04.10.2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. (G.U. 27.10.2023, n. 252)

Art. 4 - Accreditamento degli ITS Academy

1. Accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le fondazioni che si costituiscono secondo l'iter previsto dall'art. 2 del presente decreto, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente articolo per l'accreditamento ad operare in qualità di fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento.

2. Costituiscono standard minimi generali per l'accreditamento delle fondazioni quali ITS Academy:

a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;

b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;

c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;

d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono declinati e articolati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'art. 16 del presente decreto, possono utilizzare la denominazione «ITS Academy» esclusivamente le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento sulla base dei requisiti previsti dal presente decreto.