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Decreto M.I.M. 04.10.2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. (G.U. 27.10.2023, n. 252)

Art. 2 - Costituzione degli ITS Academy

1. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.

2. L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.

3. Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui al comma 2 avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.