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Circolare M.U.R. 17.10.2023, n. 19087

Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024.

Il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. n. 224 del 25.09.2023, definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ritenuto necessario dover procedere alla definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione della banca-dati CINECA RAD-SUA CdS, ai fini dell'accreditamento iniziale dei percorsi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. e, in particolare, di quanto previsto nelle linee guida ANVUR adottate il 26 settembre u.s. e pubblicate sul sito dell'Agenzia al seguente link https://www.anvur.it/attivita/formazione-insegnanti/, si rappresenta quanto segue.

Le Istituzioni in indirizzo potranno presentare le documentate proposte di accreditamento dei nuovi percorsi, esclusivamente nella citata banca dati disponibile all'indirizzo https://formazione- insegnanti.mur.gov.it/, inderogabilmente entro il 10 novembre 2023 (ore 15.00), utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. A tal fine è opportuno segnalare che la chiusura della relativa procedura telematica, da parte delle Istituzioni, sarà considerata quale formale trasmissione delle proposte.

Il decreto MUR di accreditamento è adottato su parere conforme dell'ANVUR sulla base dei requisiti e della procedura indicata dall'art. 4 del D.P.C.M.:

- Il Ministero dell'università e della ricerca, entro 10 giorni dalla data di chiusura della procedura telematica per la presentazione delle istanze di attivazione dei percorsi formativi delle Università e delle Istituzioni AFAM, verifica l'ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di sede e dei percorsi di formazione di cui al comma 3 e al comma 4, lettere a) e b), nonché al comma 5 dell'art. 4.

- L'ANVUR, entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità svolta dal MUR, esprime parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), dell'art. 4, avvalendosi della collaborazione dei Nuclei di valutazione delle Università o delle Istituzioni AFAM, secondo i criteri definiti dalle predette linee guida.

 

Requisiti di sede: art. 4, comma 3, lett. a) e b)

a) Delibera di costituzione del Centro e designazione del relativo Coordinatore;

b) Costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il Coordinatore e i Direttori di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 4;

 

Requisiti dei percorsi di formazione iniziale: art. 4, comma 4, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5

a) Delibera di istituzione e denominazione del percorso formativo;

b) Parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;

c) Individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia delle Università, o tra i docenti delle Istituzioni AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;

d) Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A al D.P.C.M.;

e) Indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'Istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5 dell'art. 4, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;

f) Adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;

g) Indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 4, si segnala che se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Istituzioni, è sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'Istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

Qualora durante la realizzazione di una delle suddette fasi non si riscontrassero le condizioni per l'ammissibilità ovvero per esprimere un parere favorevole, sarà assegnato un termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 per formulare le relative controdeduzioni direttamente nella banca dati.

Nell'ipotesi in cui, anche a seguito di questo ulteriore termine, non sussistano tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento di un percorso formativo, il Ministero procederà con un provvedimento di diniego, inserito nella piattaforma CINECA.

 

Fabbisogno di docenti e Offerta formativa

Il fabbisogno di docenti, fornito dal Ministero dell'istruzione e del merito, è pubblicato all'indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/.

Il DPCM prevede un sistema continuo di stima del fabbisogno fondato su un orizzonte temporale "mobile" di tre anni, con riferimento al quale il fabbisogno di docenti è determinato in modo puntuale per la prima annualità e in modo previsionale sui restanti due anni del triennio.

Pertanto la tempistica di aggiornamento annuale della stima del fabbisogno consente al sistema universitario e AFAM di adeguare tempestivamente l'offerta formativa al fabbisogno richiesto.

L'offerta formativa presentata dalle Università e dalle Istituzioni AFAM dovrà essere programmata alla luce del fabbisogno comunicato dal Ministero dell'istruzione e del merito in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'attivazione di percorsi che siano rispondenti al fabbisogno e adeguati a garantire la selettività delle procedure concorsuali con riferimento alle singole classi di concorso, avendo sempre come obiettivo la qualità dell'offerta formativa, che deve essere commisurata alla sostenibilità.

 

Contenuti dell'offerta formativa

L'offerta formativa del percorso di formazione iniziale è erogata secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017.

I cinque allegati al DPCM individuano le differenti tipologie dei percorsi formativi e i relativi CFU/CFA e sono riferiti, nello specifico:

 

Allegato 1 (Art. 7, co. 2, del D.P.C.M.)
Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017
Possono accedere all'offerta formativa di 60 CFU/CFA coloro i quali sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 59/17 e coloro i quali sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito almeno centottanta CFU/CFA, o del diploma accademico di II livello o del diploma accademico a ciclo unico
Allegato 2 (art. 7, co. 6, del DPCM)
Offerta formativa di complessivi 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017
Possono accedere all'offerta formativa di 30 CFU/CFA:
I vincitori del concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 59/17
I candidati di cui al comma 4-bis, art. 2 ter del D.Lgs. n. 59/2017: 4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2).
Allegato 3 (art. 14, co. 2, del D.P.C.M.)
FASE TRANSITORIA fino al 31 dicembre 2024 Offerta formativa di 30 CFU/CF A ai sensi dell'art. 18- bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017
In sede di prima applicazione, l'offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024
Possono accedere all'offerta formativa di 30 CFU/CFA i soggetti indicati dal combinato disposto degli artt.18 bis commi 1 e 3 del D.Lgs n. 59/17 Successivamente, i candidati potranno partecipare al concorso e se vincitori, accedere all'offerta formativa dell'allegato 4
Allegato 4 (Art. 14, co. 3, del D.P.C.M.)
Offerta formativa di completamento di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017
Possono accedere all'offerta formativa di 30 CFU/CFA i soggetti indicati dal combinato disposto degli artt.18 bis commi 1 e 3 del D.Lgs n. 59/17 Successivamente, i candidati potranno partecipare al concorso e se vincitori, accedere all'offerta formativa dell'allegato 4
Allegato 5 (art. 14, co. 4, del D.P.C.M.)
Offerta formativa di 36 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18- bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Fino alla data del 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare ai percorsi di cui all'allegato 5 coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento

 

Coerentemente con le linee guida ANVUR, le Università e le Istituzioni AFAM potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA solo nell'ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA accreditati.

Si segnala inoltre che il decreto-legge n. 75 del 2023 (conv. dalla legge 112 del 2023) ha stabilito che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori (anche in deroga al limite previsto dall'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59 del 2017).

Si fa presente che, ai fini dell'autorizzazione dei posti, il Ministero deve tener conto del comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 59 del 2017, che stabilisce quanto segue: "Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.".

 

Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito concernente la definizione dei criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio, si raccomanda alle Istituzioni universitarie e AFAM di contattare gli Uffici scolastici regionali, al fine di organizzare lo svolgimento delle ore di tirocinio diretto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. considerata la data di chiusura dei corsi di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. entro il 28 febbraio 2024 (art. 14, comma 2 del DPCM).

 

Eventuali domande relative alle Linee guida dell'ANVUR per l'accreditamento dei corsi, potranno essere inviate al seguente indirizzo: formazioneinsegnanti@anvur.it; quelle concernenti aspetti di natura tecnica potranno essere inoltrate tramite il servizio di "supporto" di CINECA presente all'indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/; per ogni altro chiarimento riguardante l'offerta formativa, si prega di contattare l'Ufficio III o l'Ufficio IV (in calce alla presente indicati) rispettivamente per le Università e per le Istituzioni AFAM.