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Legge 24.11.2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (G.U. 24.11.2023, n. 275)

Art. 4 - Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.