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Legge 24.11.2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (G.U. 24.11.2023, n. 275)

Art. 13 - Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».