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Decreto M.I.M. 15.11.2023

Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Art. 2 - Condizioni per consentire la presenza nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana di più ITS Academy che operano nella stessa area tecnologica

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS Academy possono fare riferimento ad un'area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area.

2. In deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS Academy possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana sono già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

a) popolazione residente nel territorio provinciale o della città metropolitana non inferiore a ottocentomila abitanti;

b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale.