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Ordinanza M.I.M. 09.03.2023, n. 45

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Art. 33 - Esame nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all'estero

1. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta", e il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, di adozione del "Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta".

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono disciplinate dal decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente "Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado".

3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché l'articolo 5 del d.m. n. 11 del 2023.

4. Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione della presente ordinanza alla situazione dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.