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Ordinanza M.I.M. 09.03.2023, n. 45

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Art. 13 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

6. Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.

7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

8. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.