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Nota M.I.M. 16.03.2023, n. 9260

Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023.

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

 

1.a Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n.183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle discipline.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la scelta dei commissari interni sarà effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM 9 marzo 2023 n. 45, la stesura delle proposte di traccia.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del 2019.

Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2 e 3, del d.m. n. 183 del 2019, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

 

1.b Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni

1.b.a Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei candidati esterni[1] che risiedono nella regione agli istituti statali e paritari, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 23 settembre 2022, n. 24344, relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

In particolare, con riferimento all'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:

1. il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, come previsto dalla sopra citata nota prot. n. 24344/2022.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017 (criterio della territorialità) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

 

1.b.b Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:

1. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, l'assegnazione dei candidati esterni alle classi avviene tenendo conto della congruenza tra il codice ATECO richiesto dal candidato nella domanda e quello del percorso della classe di inserimento;

2. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curricolo coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

3. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 11 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curricolo coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

4. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" che hanno frequentato il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del d. lgs. n. 226 del 2005 e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale "classe articolata";

5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso d'istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, co. 1, lettera c) del d. lgs. n. 226 del 2005, e hanno frequentato il corso annuale vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'intesa 28 giugno 2019, n. 596, stipulato tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

1.c Abbinamenti delle classi/commissioni

1.c. a Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI), sulla base dei seguenti criteri:

1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

3. l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati;

4. l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto della seconda prova scritta;

- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.

Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

 

MODELLO ES-0. Precisazione sull' indicazione della lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla presente circolare, per i quali la disciplina della seconda prova scritta è genericamente referenziata come prima lingua straniera o seconda lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione on line del modello ES-0.

INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 10 Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, è necessario indicare la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 11/2023. Nell'ipotesi in cui la disciplina oggetto di seconda prova scritta sia "Lingua e cultura straniera 1", l'istituto è tenuto a precisare nello specifico campo del modello ES-0 quale è la prima lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali è indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 11/2023.
INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 11 Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati nell'allegato 11, nei quali la lingua straniera, abbinata alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", sia indicata tra le altre discipline affidate a commissario esterno, l'istituto è tenuto a precisare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il d.m. n. 11/2023. Nell'ipotesi in cui la disciplina orale affidata a commissario esterno sia la seconda lingua straniera, l'istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione on line del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 11/2023. Si precisa che l'indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati 10 e 11.

 

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5.

La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

 

1.c.b Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni) compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopra indicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Con riferimento a tale attività, si evidenzia quanto segue:

1. la commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 11/2023. Si sottolinea l'importanza della corretta individuazione dell'indirizzo d'esame, in quanto a esso sono direttamente associate sia la disciplina oggetto della seconda prova scritta che le discipline affidate ai commissari esterni;

2. nel rispetto del criterio della territorialità di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, l'Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'Ufficio scolastico regionale costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione;

3. non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.

Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, provvedono all' acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando - come già precisato - i dati presenti come inseriti dagli istituti nella fase di proposta con il modello ES-0.

Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte dell'esame di Stato, destinati alle commissioni della Provincia autonoma di Bolzano, delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, degli istituti per sordi nonché dei corsi annuali per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'Intesa tra il MIUR e le province autonome di Trento e di Bolzano, i dati contenuti nei modelli ES-0 sono acquisiti al sistema informativo da parte dei suddetti uffici, con la funzione "Gestione configurazioni", "Acquisizione configurazione commissione", selezionando l'apposita casella "Commissione per soli plichi".

I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al Ministero dell'istruzione e del merito- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione- Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it.

Si invitano i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a verificare che gli istituti statali e paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.

 

1.c.c Responsabilità

La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli Uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

 

1.d Designazione dei commissari interni

A seguito dell'indicazione delle discipline affidate ai commissari esterni, dell'individuazione della disciplina oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con d.m. n. 11/2023 e dell'effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'Ufficio scolastico regionale per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 1, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019 quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidate a un commissario interno e viceversa;

2. ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti dei licei di cui all'art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n.89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all' art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.88 del 2010;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. E' necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. I commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato.

5. Ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.

6. Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

8. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

 

1.d.a Criteri particolari

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno degli stessi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.

Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.

È assicurata, per le classi degli studenti che sostengono l'esame del percorso EsaBac, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni. Parimenti, fermo restando il numero di membri previsto dalle disposizioni vigenti, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il percorso EsaBac techno, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "Lingua, cultura e comunicazione", sia del commissario interno per la disciplina di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni.

 

2. Elenco dei presidenti di commissioni

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E[2], esclusivamente on line, attraverso l'apposita funzione disponibile sull'applicazione POLIS - Istanze on line, secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente circolare. Il sistema Istanze on line trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione della istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato nel sistema POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi agli Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

 

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato

3.a Obbligo di espletamento dell'incarico

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

 

3.b Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato

3.b.a Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina. I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m.

I commissari esterni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 183 del 2019.

 

3.b.b Personale scolastico in servizio o a riposo

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all'allegato 5 alla presente circolare.

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

 

3.b.c. Procedimento di controllo dei modelli ES-1

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, ognuno con riferimento alle istanze di propria competenza, sono chiamati a effettuare in ordine cronologico:

1. la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti sono tenuti a effettuare un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione "Dati di insegnamento";

2. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;

3. l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

Si precisa che il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.

Gli Uffici scolastici regionali monitorano l'attività di convalida delle istanze dei docenti trasmesse agli istituti scolastici, oltre ad effettuare la verifica e convalida delle istanze presentate dai Dirigenti Scolastici e dal personale non in servizio. Estraggono dal sistema la versione definitiva degli elenchi riepilogativi degli aspiranti con schede convalidate, non convalidate o revocate.

 

3.b.d Responsabilità

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli Uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

 

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili[3]

 

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;

4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni

9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;

d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

 

3.c.c Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES- 1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2.i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico[4] o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

 

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;

e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate.

 

3.d Procedimenti di nomina delle commissioni di esame

3.d.a Principi generali

I componenti le commissioni dell'esame di Stato sono nominati:

a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 183 del 2019;

b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del citato provvedimento;

c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui ai precedenti paragrafi. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la disciplina di insegnamento;

2. la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

 

3.d.b Disposizioni particolari

3.d.b.a Preclusioni alla nomina

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019[5];

- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;

- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

 

3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari;

c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;

d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;

e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;

g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;

- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;

- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;

- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023;

- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

 

3.d.b.c Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

 

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

 

3.d.c Procedimento di nomina dei presidenti

Ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale; al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, l'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2 del d.m. n. 183 del 2019.

 

3.d.c.a Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2 del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

 

3.d.c.b Nomine su preferenze e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019), e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

 

3.d.d Procedimento di nomina dei commissari esterni

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni e le condizioni personali ostative previste (paragrafi 3.d.b.a e 3.d.b.b), sono disposte per gli aspiranti di cui ai paragrafi 3.c.c e 3.c.d della presente circolare.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta sevizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

1. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;

2. d'ufficio, nelle sedi d'esame relative al comune di servizio o residenza;

3. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;

4. d'ufficio, nelle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opera sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui alla l. n. 124 del 1999. In subordine, partecipano docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione posseduta; quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dell'idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.

Infine, in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, la procedura prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, privo di abilitazione ma fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli. Le nomine sono disposte nell'ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopra descritte sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell'ambito provinciale.

 

3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

3.d.e.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di quattro distretti

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile - in base alle disposizioni sopra indicate - nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:

- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

- divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;

- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

Eventuali posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente.

 

3.d.e.b Preferenze a parità di condizioni

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli artt. 4 e 6 del sopra citato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di servizio non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

 

3.d.e.c Assegnazione alla commissione di esame

L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione e del merito, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

 

3.d.f Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. L'email rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.

Si evidenzia che, nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.

I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.

Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati della procedura informatizzata e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C.

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della composizione delle commissioni nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.

Si precisa che eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

 

3.d.g Impedimento e sostituzioni

3.d.g.a Impedimento ad espletare l'incarico

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l'immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

 

3.d.g.b Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 15 del d.m. n. 183 del 2019 e alle disposizioni dell'ordinanza ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023.

 

4. Casi particolari

4.a Commissioni nelle scuole italiane all'estero

Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si richiamano le specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 11 del 2023, in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata a commissario interno la lingua straniera veicolare nel Paese in cui ha sede la istituzione scolastica medesima, a eccezione delle scuole italiane all'estero dove è attivo il Progetto EsaBac, in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. n.95 del 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia.

Si rappresenta altresì che, attesa la speciale disciplina dell'esame di Stato presso tali istituzioni scolastiche e l'eventuale adozione di provvedimenti da parte del MAECI, sentito il MIM, ai sensi di quanto previsto dall'OM. n. 45/2023 art. 33 co. 4, si applica il d.lgs. n. 62 del 2017 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto. Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la specificità dei piani di studio adottati in tali scuole (in virtù dei decreti interministeriali D.I. MAE- MIUR n.4269 del 2010, D.I. MAE-MIUR n.4270 del 2010, D.I. MAE-MIUR n.4460 del 2012) rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con gli stessi.

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[1] Si rammenta che non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: -nell'ambito dei corsi quadriennali; -nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; -negli indirizzi di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, non ancora regolamentati; -nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno; - nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

[2] Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

[3] Si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.

[4] Sono "assimilati" ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.

[5] Ai sensi dell'art.13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

 

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