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Nota M.I.M. 02.03.2023, n. 14840

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/24: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, definitivamente sottoscritto il 18 maggio 2022;

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2023/24, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 2022 e delle disposizioni legislative successivamente sopravvenute;

- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2023/24, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica e delle disposizioni legislative successivamente sopravvenute.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.

Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2023/24" del sito del Ministero dell'istruzione e del merito.

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo, per il dettaglio delle informazioni, il rinvio al testo delle OO.MM. allegate, si sottolinea che sono state previste, per i docenti, distinte scadenze per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili e per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:

personale docente presentazione domande: dal 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023
comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 27 aprile 2023
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 2 maggio 2023
pubblicazione dei movimenti: 24 maggio 2023
personale educativo presentazione domande: dal 9 marzo 2023 al 29 marzo 2023
comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 maggio 2023
pubblicazione dei movimenti: 29 maggio 2023
personale Ata presentazione domande: dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2023
pubblicazione dei movimenti: 1° giugno 2023
IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande: dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2023
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 22 maggio 2023

 

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 6 marzo 2023 con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.

Le succitate ordinanze e, in particolare, quella relativa al personale docente, educativo ed ATA, attuano le disposizioni del CCNI 18 maggio 2022 e le disposizioni normative intervenute. Si segnalano le seguenti novità.

 

Per i docenti:

- Fatto salvo quanto previsto per i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 e alle condizioni di seguito previste, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall'a.s. 2022/2023, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale suindicato non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o nei casi previsti dall'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all'a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità.

Le predette istanze andranno valutate nei termini indicati dall'allegata ordinanza e convalidate solo subordinatamente all'entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento della portata applicativa del citato art. 13, comma 5, cui fa riferimento l'art. 1, comma 6 dell'O.M.

I docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;

b) personale di cui all'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali;

c) entrata in vigore del provvedimento legislativo di chiarimento dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. 59/2017, che consenta ai docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 di partecipare alla procedura di mobilità.

Si evidenzia che l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha determinato, per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2022/23, la disapplicazione, per incompatibilità, dell'art. 2, comma 7, del CCNI 2022 riguardante l'acquisizione della titolarità mediante presentazione di domanda volontaria di mobilità territoriale nel corso del primo anno di immissione in ruolo.

- In attuazione dell'art. 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con L. 106 del 23 luglio 2021, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Tale vincolo triennale si applica con le deroghe previste dal CCNI 18 maggio 2022.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe previste dal CCNI 18 maggio 2022.

 

- In merito al CCNI 18 maggio 2022 concernente la mobilità per gli anni scolastici del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, si richiama, inoltre, l'attenzione sull'articolo 2, comma 2, già presente nel CCNI mobilità 6 marzo 2019:

"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del predetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

Anche con riguardo alle disposizioni contrattuali appena riportate, sarà implementata analoga funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero si tratti di docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

- Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'art. 8 del CCNI 18 maggio 2022, sono stati disposti anche gli accantonamenti:

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, per l'immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nel 2022/23, ai sensi dell'art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell'a.s. 2022/23 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021;

- a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, ivi comprese le cattedre destinate agli scorrimenti a seguito di eventuali rinunce come previsto dall'art.5, comma 11-quater, decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 , convertito in legge 24 febbraio 2023, n.14;

- a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell'a.s. 2022/23.

- Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, è stato previsto che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune. Inoltre, i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati contingentati secondo l'ordine dei movimenti e le aliquote indicate nel CCNI 2022: 75% dei posti disponibili per l'a.s. 2023/24.

- Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A- 63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A- 30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

- L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 9 marzo p.v.).

Si precisa che la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

 

Per il personale ATA:

- Si segnala all'attenzione degli uffici che per l'anno scolastico 2023/2024 è stata realizzata una operazione di razionalizzazione, riordino e semplificazione dell'articolato della disciplina.

- In linea con quanto già specificato in occasione dell'avvio delle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico, si ricorda che il dettato dei commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 24 e del comma 5 dell'articolo 26, dispone quanto segue:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. personale "Ex- Lsu"), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. personale "Co.co.co"), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;

- relativamente alle due categorie di personale da ultimo citato, il successivo comma 4 dell'articolo 24 specifica che il personale immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio;

- non partecipa altresì alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dall'atto di nomina il personale DSGA al quale è pertanto assegnata all'atto dell'immissione in ruolo la titolarità sulla sede di prima destinazione. Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all'anno scolastico 2023/2024, al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018, n. 2015, i DSGA nominati nell'a.s. 2022/2023, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede, il predetto personale può scegliere nell'ambito della provincia di assegnazione una diversa sede tra quelle vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici;

- infine, all'articolo 26, comma 5, è previsto che i trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, vengano effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici.

- A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 all'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza, anche con riguardo al personale ATA, la precedenza originariamente prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità in presenza di più figli appartenenti al personale scolastico è riconosciuta a tutti i figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

- Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

- Si precisa che la richiesta di revoca della domanda di mobilità relativa al personale ATA può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande, termine previsto per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

 

Per gli insegnanti di religione cattolica:

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica. Anche per questi ultimi si evidenzia che l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022 che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli docenti, è riconosciuta ai figli che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, i docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 10, comma 4, dell'O.M., ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero; resta ferma l'inclusione nella predetta graduatoria ai fini dell'individuazione del punteggio per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

 

Modalità di accesso per la presentazione della domanda:

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto- legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di mobilità on-line, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

A partire da quest'anno, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed Ata, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

Al fine di informare tutto il personale scolastico dell'anzidetta novità saranno pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

 

Indicazioni sul personale soprannumerario:

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 del CCNI 18 maggio 2022.

A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI 18 maggio 2022, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

 

Ulteriori indicazioni:

Si rimette alla valutazione dei Direttori preposti agli Uffici scolastici regionali l'opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell'esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.

 

Trattamento dei dati personali:

Nei casi in cui il CCNI 18 maggio 2022 prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze on line del sito del MI, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Si invitano codesti Uffici a raccomandare anche alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente, educativo, A.T.A. e dagli insegnanti di religione cattolica, interessati alla procedura.

Si invitano codesti UU.SS.RR. a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.