Decreto legislativo 10.03.2023, n. 24
Allegato -
Parte I
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:
1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del
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