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Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune

Art. 2 -  Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno

Art. 3 -  Termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 4 -  Metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi

Art. 5 -  Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 6 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze";

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione" e, in particolare, gli articoli 46, 47, 48, 49 che disciplinano i "corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari";

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 46, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2, che ha introdotto la statizzazione delle sezioni di "scuola materna" e delle classi di "scuola elementare" gestite dall'Opera Nazionale Montessori;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 8, comma l;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 31 marzo 2022 n. 333, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2021/22 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (di seguito, OM 112/2022);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori stipulata in data 7 ottobre 2022;

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 112/2022, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;

Rilevato che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;

Preso atto che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto disposto dall'OM 112/2022; e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 3 marzo 2023;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 97 del 7 marzo 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 1, comma 1, in quanto la stessa non può trovare applicazione nel presente decreto poiché le indicazioni richieste in merito ai titoli esteri sono presenti all'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'OM 112/2022;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 4, comma 4, in quanto trattasi di indicazioni che esulano dallo specifico ambito di pertinenza del presente decreto e attengono alla disciplina dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 2 marzo 2023;

DECRETA

Art. 1 - Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Art. 2 - Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

4. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

5. Le funzioni telematiche per l'apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00), secondo le modalità descritte ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo - comunque entro il giorno 4 luglio 2023 - il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

6. Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Art. 4 - Metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi

1. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché coloro i quali hanno conseguito la specializzazione didattica entro i termini previsti dal comma 2, possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al solo fine dell'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l'attribuzione del relativo punteggio.

2. Coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione didattica differenziata successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo - comunque entro il giorno 4 luglio 2023 - il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte entro il 4 luglio 2023.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono costituiti specifici elenchi, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria di aspiranti già presenti nelle GPS e GI col relativo titolo e i relativi elenchi aggiuntivi.

4. Le istituzioni scolastiche sedi delle sperimentazioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, di autorizzazione della sperimentazione nazionale di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori, dispongono attraverso apposito bando di un elenco graduato di soggetti in possesso dei titoli di formazione sul metodo Montessori per la scuola secondaria di primo grado o in seconda istanza iscritti a uno dei predetti corsi di formazione, cui attingere in via prioritaria per la copertura dei relativi incarichi a tempo determinato. I predetti soggetti sono graduati col punteggio risultante dalla collocazione nelle relative graduatorie. All'interno del predetto elenco è assegnata priorità, a seconda della tipologia dell'incarico di supplenza, ai soggetti presenti nelle GPS delle relative province e nelle GI delle relative istituzioni scolastiche.

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'OM 112/2022 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico- economica dei candidati.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 112/2022.

2. All'atto della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti graduatorie di istituto.

3. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.