Decreto M.I.M. 15.03.2023, n. 49
1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è differito:
a) al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 - Annualità I;
b) al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 - Annualità II;
c) al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.