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Decreto M.I.M. 15.03.2023, n. 49

Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (G.U. 09.05.2023, n. 107)

Art. 1 - Differimento del termine di durata dei lavori

1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è differito:

a) al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 - Annualità I;

b) al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 - Annualità II;

c) al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.