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Messaggio INPS 24.05.2023, n. 1932

Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

1. Premessa

L'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

In particolare, l'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), prevede che l'esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Come espressamente indicato dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l'esonero in commento è riconosciuto "con i medesimi criteri e modalità" previsti per l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.

 

Al riguardo, si rammenta che l'Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l'esonero di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

 

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni contenute nelle circolari e nel messaggio richiamati.

 

2. Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Come anticipato, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità - ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 - l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l'esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

 

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l'innalzamento dell'esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%) .

Si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

 

3. Istruzioni operative

3.1 Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione -PosContributiva- del flusso Uniemens

I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

Si ribadisce che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all'interno di

-DenunciaIndividuale-, -DatiRetributivi-, -InfoAggcausaliContrib-, i seguenti elementi:

esonero in misura del 6%:

- nell'elemento -CodiceCausale- dovrà essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48;

- nell'elemento -IdentMotivoUtilizzoCausale- dovrà essere inserito il valore "N";

- nell'elemento -BaseRif- dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);

- nell'elemento -AnnoMeseRif- dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

- nell'elemento -ImportoAnnoMeseRif- dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

esonero in misura del 7%:

- nell'elemento -CodiceCausale- dovrà essere inserito il valore "L098", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48";

- nell'elemento -IdentMotivoUtilizzoCausale- dovrà essere inserito il valore "N";

- nell'elemento -BaseRif- dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

- nell'elemento -AnnoMeseRif- dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

- nell'elemento -ImportoAnnoMeseRif- dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

3.2 Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

A seguito degli incrementi previsti dalla novella normativa in commento vengono istituiti i due nuovi Codici Recupero "48" e "49", da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Il Codice Recupero "48" assume il significato di "Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".

Il Codice Recupero "49" assume il significato di "Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento -RecuperoSgravi- di -GestPensionistica-, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento -AnnoRif- dovrà essere inserito l'anno 2023;

- nell'elemento -MeseRif- dovrà essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;

- nell'elemento -CodiceRecupero- dovrà essere inserito, a seconda dei casi, il valore "48" o il valore "49";

- nell'elemento -AltroImponibile- dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;

- nell'elemento -Importo- dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto di esonero.

Per quanto attiene alla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell'esonero, si dovranno continuare a utilizzare i Codici Recupero già in essere per l'anno 2023 (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

Si evidenzia, infine, che analogamente a quanto già previsto per l'anno 2022 (cfr. il messaggio n. 3499/2022), nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell'esonero anche a seguito dell'erogazione degli stessi, deve essere inviato l'elemento V1, Causale 5, riferito al mese di cessazione/sospensione e la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista per tale mese.

 

3.3 Datori di lavoro agricoli

Come sopra specificato, l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, ha incrementato l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento -TipoRetribParticolare-).

La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del 7%;

- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del 6%;

- superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità si evidenzia che rimangono ferme le indicazioni operative contenute nella circolare n. 7/2023. All'imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata l'aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro.

Infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all'agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.

 

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono adottati i conti GAW37195 e GAW37196, istituiti rispettivamente con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023, opportunamente modificati nella denominazione.

Agli stessi conti, gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, sono contabilizzate, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3.1, le somme conguagliate dai datori di lavoro con i codici evento in uso "L094" e "L098", nonché le somme conguagliate, secondo le istruzioni operative fornite nei precedenti paragrafi 3.2. e 3.3, rispettivamente, dai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica e del settore agricolo.

Si riporta, nell'Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

Allegato 1 -Variazione al piano dei conti

Tipo variazione V
Codice conto GAW37195
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore dipendente nella misura del 2%, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità e del 6%, periodo luglio-dicembre 2023, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico - articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Denominazione abbreviata SGR.L.DIP.ES.2%-6%-DL.115/22-L.197/22-A39,DL48/23
Validità e movimentabilità 09/22-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117
Tipo variazione V
Codice conto GAW37196
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore dipendente nella misura del 3% per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comprensiva della tredicesima mensilità e del suo rateo, e del 7%, periodo luglio-dicembre 2023, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, - articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Denominazione abbreviata SGR.LAV.DIP.ES.3%-7%-A1, CO281, L197/22-A39DL48/23
Validità e movimentabilità 01/23-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117