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Decreto M.I.M. 17.05.2023

Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. (G.U. 24.06.2023, n. 146)

Art. 2 - Compiti e modalità di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Comitato svolge compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali degli studenti e delle Fondazioni ITS Academy, al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, fatta salva in assenza di indicazioni in tal senso l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la diffusione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle rti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra Fondazioni ITS Academy di regioni diverse, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica definita a livello nazionale dal decreto attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022 e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Le sedute del Comitato sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla metà più uno dei partecipanti. Il Comitato può organizzare i lavori istruttori su specifiche tematiche per sottogruppi ai quali possono partecipare, su richiesta del Presidente, rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), delle Fondazioni ITS Academy, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente, su richiesta del Ministro dell'istruzione e del merito o quando almeno un terzo dei componenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, ne faccia richiesta motivata.

4. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di rappresentanti dell'INDIRE, dell'ANPAL, e dell'INAPP, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di promuovere la continuità tra i percorsi di istruzione tecnica e professionale e i percorsi formativi offerti dagli istituti tecnologici superiori, il Comitato opera in raccordo con l'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e con la rete nazionale delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

6. Per lo svolgimento dei lavori del Comitato svolge le funzioni di supporto amministrativo la direzione generale competente in materia di ITS Academy.

7. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.