Ordinanza M.I.M. 21.07.2023, n. 146
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 11 settembre 2023 presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei membri esterni e dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'e.f. 2023.
4. I Direttori generali e i dirigenti preposti agli USR provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.