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Messaggio INPS 26.07.2023, n. 2788

Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, come modificati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens di cui al messaggio n. 659/2023. Circolari n. 39/2023 e n. 45/2023: precisazioni.

1. Premessa

Con il presente messaggio, anche a seguito di richieste di chiarimento, si forniscono precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

In particolare, con specifico riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, si riepilogano a scopo ricognitivo le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e - al fine di supportare i datori di lavoro nell'assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali - si fornisce una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.

 

i ricorda che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell'ambito della circolare n. 122/2022. Detti codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Inoltre, al successivo paragrafo 3, si forniscono istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell'80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022); mentre, al paragrafo 4 si forniscono chiarimenti con riguardo al significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a seguito della novella di cui al decreto legislativo n. 105/2022.

 

2. Mappatura dei codici evento di cui al messaggio n. 659/2023

2.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso UniEmens)

Di seguito si riepilogano i codici evento relativi ai congedi di maternità e di paternità e al congedo parentale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico a sostegno della genitorialità), sia quelli istituiti per effetto delle modifiche apportate al suddetto Testo Unico dal decreto legislativo n. 105/2022, sia quelli già esistenti, che restano in vigore con le relative descrizioni.

In particolare, con riguardo ai codici di nuova istituzione, viene richiamato il precedente codice evento che connota la fattispecie novellata, alla quale può essere ricondotta ai fini dell'individuazione della nuova codifica:

- MA1, "Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001" (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);

- MA2, che continua a mantenere il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino";

- MA0, che continua a mantenere il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino";

- PD0,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PD1, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PE0,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PE1,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PB0, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PB1, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- TB0, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale.

Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".

Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- TB1, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale".

Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Codice in parte riconducibile all'ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

- PF1, avente il significato di "Congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022" (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);

- MA3, che continua ad avere il significato di: "Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001";

- MB1, che continua ad avere il significato di "Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento";

-MB4, che continua ad avere il significato di "Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001".

I codici evento MB0, MB2, MA8 e MA9 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Si precisa che, in linea con la disciplina normativa introdotta dal decreto legislativo n. 105/2022, illustrata al paragrafo 3.1 della circolare n. 122/2022, ai fini della fruizione dell'ulteriore periodo di congedo parentale della durata complessiva di tre mesi non è necessario che l'altro genitore abbia già goduto dei tre mesi di congedo indennizzato non trasferibili e, pertanto, il codice evento MA2 deve essere utilizzato fino al raggiungimento dei sei mesi di coppia entro i 6 anni di vita; a tale riguardo, si precisa che il predetto limite di coppia dei 6 mesi deve tenere conto anche dell'eventuale mese indennizzabile all'80% (cfr. il successivo paragrafo 3 del presente messaggio).

Esaurito il periodo di 6 mesi complessivo di fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, è utilizzabile il codice evento PE1.

Analogo utilizzo interesserà nelle fattispecie innanzi illustrate i codici MA0 e PE0.

Per tutti gli eventi tutelati, valorizzati nel flusso con i codici sopra elencati, deve essere indicata la causale dell'assenza nell'elemento "CodiceEvento" di "Settimana" procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

 

In particolare, per tutti gli eventi richiamati riconducibili alle tutele di maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001 (MA0, MA1, MA2, MA3, MB1, MB4, PD0, PD1, PE0, PE1, PB0, PB1, TB0, TB1 e PF1) è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell'evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

In particolare, per gli eventi riferiti ai codici MA1, MA3, MB1 e MB4, la compilazione del calendario giornaliero sarà resa obbligatoria per i periodi di competenza decorrenti da agosto 2023.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito l'obbligo decorre dagli UniEmens di competenza agosto 2023 (cedolini di settembre 2023 elaborati con gli eventi di competenza agosto 2023).

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0 i datori di lavoro devono compilare i flussi secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 230/2016 valorizzando i seguenti elementi:

- "TipoApplCongedoParOre" indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore "C" in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva; in assenza di tale regolamentazione deve essere indicato il valore "N";

- "MonteOreGiornEquivalente" va valorizzato in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo ad ore (valore "C"); indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. L'elemento "MonteOreGiornEquivalente" non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettivaè sufficiente la valorizzazione dell'elemento "TipoApplCongedoParOre".

Nei casi di eventi relativi ai codici MA0, MA1, MA2, MA3, PD0, PD1, PE0, PE1 e PF1 deve essere indicato nell'elemento "DiffAccredito" il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici PB0, PB1, MB1, MB4, TB0 e TB1, nell'elemento "SettAccredito" deve essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi, avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento "SettAccredito", deve essere valorizzato l'elemento "GiorniAccredito", indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento "Giorno" interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA1, MA2, MA3, MB4, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1):

Elemento "Lavorato" = N;

Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

Elemento "CodiceEventoGiorn" = MA1, MA2, MA3, MB4, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1; Elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" = Codice fiscale del bambino (in caso di parto gemellare i codici fiscali dei figli in formato ABCDEF99G99H999I*LMNOPQ99R99S999Z)/"TipoInfoAggEvento" con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Con riferimento al congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, si precisa che in caso di morte perinatale del figlio l'elemento "InfoAggEvento" deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022 (dalla nascita del figlio).

Nel caso di eventi per i quali è necessario comunicare in luogo del codice fiscale la data di inizio del congedo fruito antecedentemente alla data presunta del parto (MA1 e PF1) nell'elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" deve essere indicata la data in formato AAAA- MM-GG e "TipoInfoAggEvento" con il nuovo valore "DT".

Con specifico riferimento al mese di nascita del figlio l'elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" deve essere compilato come segue:

- nei giorni precedenti la data di nascita con la data di inizio congedo e "TipoInfoAggEvento" con il valore "DT";

- dal giorno di nascita fino a fine mese con il codice fiscale del figlio e "TipoInfoAggEvento" con il valore "CF".

Si precisa che nell'eventualità in cui il genitore cambi occupazione è necessario inserire nel campo "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" la data del primo giorno di fruizione come indicata dal datore di lavoro precedente.

In caso di fruizione oraria (eventi MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0):

- Elemento "Lavorato" = S;

- Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 2;

- Elemento "CodiceEventoGiorn" = (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0);

- Elemento "NumOreEvento" = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e "TipoInfoAggEvento" con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento "Lavorato" è = N.

L'elemento "TipoCoperturaGiorn" è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Le istruzioni di cui al paragrafo 2.1 del presente messaggio, relative alla compilazione degli elementi del flusso, che consentono la valorizzazione della contribuzione figurativa (Elemento

"Settimana" e relativi sotto elementi: "CodiceEvento", ecc., e Elemento "Giorno" e relativi sottoelementi: "EventoGiorn", ecc.) sono applicabili, in generale, anche per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, nei casi in cui i trattamenti economici erogati per la fruizione degli eventi tutelati di cui al decreto legislativo n. 151/2001 (in luogo delle indennità previste dal medesimo decreto legislativo) non siano regolati da una disciplina normativa o contrattuale più favorevole; in tali ipotesi non devono essere valorizzati gli elementi relativi al conguaglio, atteso che per le pubbliche Amministrazioni le indennità di cui al Testo unico a sostegno della genitorialità sono regolate da disposizioni normative e contrattuali.

Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo, in luogo dell'elemento "Settimana" deve essere valorizzato l'elemento "Giorno".

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di "TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = S sia in caso di "TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = N nel caso in cui il permesso di altro tipo è retribuito.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane "2" che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con "TipoCoperturaGiorn" = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio.

Conseguentemente, il periodo di congedo a ore vale solo a integrare la retribuzione ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il "TipoCoperturaGiorn" è = 1 abbinato a "Lavorato" = N;

- devono essere precisati nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;

- nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione "Figurativi" deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in "DiffAccredito".

In caso di eventi contraddistinti dai codici MB1, MB4, PB0, PB1, TB0, TB1, non devono essere compilati i campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione "Figurativi" riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa", per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, deve essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva "InfoAggcausaliContrib":

- Elemento "CodiceCausale": indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:

- Codice L320,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0";

- Codice L321,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1";

- Codice L322,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0";

- Codice L323,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1";

- Codice L324,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB0";

- Codice L325,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1";

- Codice L326,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1 (giornaliero)";

- Codice L327, avente il significato di "Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1".

A chiarimento rispetto a quanto indicato nel messaggio n. 659/2023, si precisa che ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, vengono come di consueto utilizzati i codici conguaglio L050 e L062, come di seguito ridenominati:

- Codice L050, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino" - Codice evento MA2;

- Codice L062, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino" - Codice evento MA0.

- Elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale": indicare il Codice Fiscale del bambino (è possibile valorizzare due o più elementi "IdentMotivoUtilizzoCausale" in caso di parto plurimo, uno per ogni CF dei figli) o la data da cui decorre il periodo di fruizione, in caso di congedo anticipato o di morte perinatale del figlio;

- Attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" di "IdentMotivoUtilizzoCausale": CF_PERS_FIS o DATA (nel formato AAAA-MM-GG), tale elemento deve essere valorizzato a partire dalla competenza di aprile 2023 e diventa obbligatorio a partire dalla competenza di luglio 2023;

- Elemento "AnnoMeseRif": indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEmens; la competenza dell'elemento "AnnoMeseRif" non deve essere antecedente al mese di aprile 2023;

- Elemento "ImportoAnnoMeseRif": indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro procedano all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino ad agosto 2022, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti da settembre 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

È consentito, per la mensilità di aprile 2023, indicare i codici di conguaglio sia come introdotti dal messaggio n. 659/2023 che come individuati precedentemente alla sua pubblicazione.

L'obbligo dell'utilizzo dei nuovi codici decorre dal periodo di competenza maggio 2023. Anche per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche del messaggio n. 659/2023 decorre dagli UniEmens di competenza maggio 2023 (cedolini di maggio 2023 elaborati con gli eventi di competenza aprile 2023).

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

 

2.2 Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Con riferimento ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato iscritti alla Gestione pubblica, l'obbligo di utilizzo dei nuovi Codici Tipo Servizio illustrati nel messaggio n. 659/2023: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J e 3K decorre dalla ListaPosPA di maggio 2023; pertanto, i Codici Tipo Servizio 68, 69, 70 e 76 possono essere utilizzati fino alla mensilità di aprile 2023.

 

3. Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, relativa all'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Precisazioni

Con la circolare n. 45/2023 sono stati istituiti i nuovi codici evento da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell'80% della retribuzione:

- "PG0", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino";

- "PG1", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino".

In riferimento alla modalità di compilazione del flusso UniEmens, si precisa quanto segue:

Per l'evento PG0 con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- "TipoApplCongedoParOre" indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore "C" in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva; in assenza di tale regolamentazione deve essere indicato il valore "N";

- "MonteOreGiornEquivalente" va valorizzato in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo ad ore (valore "C"); indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. L'elemento "MonteOreGiornEquivalente" non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell'elemento "TipoApplCongedoParOre".

Nell'elemento "Giorno" interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Elemento "Lavorato" = S, N qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;

Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 2,o 1 qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;

Elemento "CodiceEventoGiorn" = PG0;

Elemento "NumOreEvento" = Numero ore fruite nel giorno (da indicare solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e "TipoInfoAggEvento" con il valore "CF".

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: - i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di "TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = S sia in caso di "TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane "2" che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con "TipoCoperturaGiorn" = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, utile ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il "TipoCoperturaGiorn" è = 1 abbinato a "Lavorato" = N; devono essere precisate nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione "Figurativi" deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in "DiffAccredito".

Per l'evento PG1 con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell'elemento "Giorno" i seguenti sottoelementi:

- Elemento "Lavorato" = N;

- Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

- Elemento "CodiceEventoGiorn" = PG1;

- Elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" = Codice fiscale del bambino (in caso di parto gemellare i codici fiscali dei figli in formato ABCDEF99G99H999I*LMNOPQ99R99S999Z)/"TipoInfoAggEvento" con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Come indicato nella circolare n. 45/2023, a partire dalla mensilità di luglio 2023 ai fini del conguaglio del congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, deve essere valorizzato il "CodiceCausale" "L328" all'interno di "DenunciaIndividuale" "InfoAggcausaliContrib".

Devono essere altresì valorizzati:

- Elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale": indicare il codice fiscale del minore; Attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" di "IdentMotivoUtilizzoCausale": CF_PERS_FIS

- Elemento "AnnoMeseRif": indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell'elemento "AnnoMeseRif" non deve essere antecedente al mese di luglio 2023;

- Elemento "ImportoAnnoMeseRif": indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si conferma che anche i codici evento PG0 e PG1 legati al codice conguaglio L328 devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza luglio 2023.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli UniEmens di competenza agosto 2023 (cedolini di agosto 2023 elaborati con gli eventi di competenza luglio 2023).

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell'80%.

Devono, pertanto, essere valorizzati i seguenti elementi all'interno di "InfoAggcausaliContrib" di "DenunciaIndividuale":

Per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell'elemento:

- "CodiceCausale" indicare il codice di nuova istituzione "M047", avente il significato di "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%";

- "IdentMotivoUtilizzoCausale": indicare il valore N;

- "AnnoMeseRif": indicare l'AnnoMese di riferimento della restituzione relativa alla prestazione fruita in misura del 30%; la competenza dell'elemento "AnnoMeseRif" deve essere compresa tra gennaio e giugno 2023;

- "ImportoAnnoMeseRif": indicare l'importo della prestazione oggetto di restituzione.

Il codice L328 deve essere valorizzato con le regole sopra individuate per il recupero dell'intera prestazione.

In caso di elemento "AnnoMeseRif" compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328.

Tale sistemazione deve essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023.

Nessuna modifica deve essere apportata ai codici evento già valorizzati nei periodi sopra individuati.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione del periodo di congedo indennizzabile all'80%, si fa presente che, per consentire tempestivamente la fruizione dell'indennità più favorevole, si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese.

La regola dell'indennizzabilità all'80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione dei periodi di congedo, di tenere conto più agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo "ricostruire" il fruito pregresso. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l'indennità all'80% a periodi successivi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale, purché detti periodi indennizzati all'80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo parentale, siano fruiti entro i 6 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore) e, infine, ricadano nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro.

 

4. Circolare n.39 del 4 aprile 2023 relativa alle modifiche alla disciplina in materia di permessi per disabilità a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 105/2022. Precisazioni in ordine alle istruzioni operative per i datori di lavoro

Con la circolare n. 39/2023 sono stati introdotti, a partire dal mese di competenza maggio 2023, nuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nei flussi di denuncia UniEmens per la corretta gestione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, come modificati, da ultimo, dal decreto legislativo n. 105/2022.

A seguito dei chiarimenti in ordine alle possibili modalità di fruizione dell'evento di cui al codice TA1, il medesimo assume il seguente significato "Giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave".

Nell'elemento "Giorno" interessato dall'evento TA1 devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la durata dell'evento e a ricostruire correttamente l'estratto conto.

In particolare, deve essere indicato nell'elemento "DiffAccredito" il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza; ciò anche nel caso di fruizione oraria.

Elemento "Lavorato" = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria; Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria; Elemento "CodiceEventoGiorn" = TA1;

Elemento "NumOreEvento" = Numero ore fruite nel giorno. Elemento da compilare sia nel caso la fruizione sia oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, indicando rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all'intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi);

Elemento "EventoGiorn"\"InfoAggEvento" = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e "TipoInfoAggEvento" con il valore "CF".

Tale elemento deve essere valorizzato in modalità oraria da Agosto 2023.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di "TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = S sia in caso di

"TipoCoperturaGiorn" = 2 abbinato a "Lavorato" = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane "2" che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con "TipoCoperturaGiorn" = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, utile ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il "TipoCoperturaGiorn" è = 1 abbinato a "Lavorato" = N; devono essere precisate nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione "Figurativi" deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in "DiffAccredito".

Ai fini del conguaglio dell'indennità anticipata relativa all'evento sopra riportato, a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l'elemento "InfoAggCausaliContrib":

- Elemento "CodiceCausale": indicare il codice L307 che assume il significato di "Conguaglio giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave;

- Elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale": indicare il codice fiscale del dante causa;

- Elemento "TipoIdentMotivoUtilizzo": CF_PERS_FIS;

- Elemento "AnnoMeseRif": indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in UniEmens.;

- Elemento "ImportoAnnoMeseRif": indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si forniscono altresì ulteriori indicazioni inerenti all'aggiornamento del significato dei seguenti codici:

- L300 avente il significato di "Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento";

- L301 avente il significato di "Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento";

- L302 avente il significato di "Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001";

- L303 avente il significato di "Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all'articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave";

- L306 avente il significato di "Conguaglio permessi orari (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave";

- L308 avente il significato di "Conguaglio congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave".

Per quanto attiene il recupero dei ratei della tredicesima mensilità, per effetto del cambio della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell'indennità di congedo parentale, da agosto 2022 utilizzando il codice L055, tale codice deve essere utilizzato fino alla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi riferiti al congedo parentale novellato dal decreto legislativo n. 105/2022 e ai casi esposti al paragrafo 2, si rinvia al messaggio n. 659/2023.

Si fa parimenti rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 45/2023, per la rappresentazione contabile delle indennità, relative al congedo parentale disciplinato articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, come novellato dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197/2022, di cui al precedente paragrafo 3, e a quelle esposte nella circolare n. 39/2023, con riferimento ai permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, e al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, evidenziate al paragrafo 4 del presente messaggio.Per quanto attiene la restituzione delle somme relative al congedo al 30% di competenza del periodo da gennaio 2023 a giugno 2023 già conguagliate con i codici in uso "L050" e "L062" dal datore di lavoro, si farà riferimento al conto di recupero esistente PTP24031 da associare al codice evento M047, secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3. Il suddetto conto viene modificato nella denominazione come riportato nell'allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

 

Allegato 1 - Previsione di variazioni al piano dei conti

Tipo variazione V
Codice conto GAT30208
Denominazione completa Onere per l'erogazione del "reddito di libertà" da parte delle regioni/province autonome, ai sensi dell'art. 105- bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dpcm 17 dicembre 2020; art. 1, co. 28 della Legge n. 178/2020; art. 1, co. 670 della Legge n.234/2021; art. 1, co. 341 della Legge n.197/2022
Denominazione abbreviata ON.REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS L.77/2020
Validità e Movimentabilità
Capitolo
Mese 11 Anno 2021 /M. P
3U1205123
Tipo variazione V
Codice conto GAT10208
Denominazione completa Debito per l'erogazione del "reddito di libertà" da parte delle regioni/province autonome, ai sensi dell'art.105- bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dpcm1 7 dicembre 2020; art. 1, co. 28 della Legge n. 178/2020; art. 1, co. 670 della Legge n.234/2021; art. 1, co. 341 della Legge n.197/2022
Denominazione abbreviata DEB. REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS L.77/20
Validità e Movimentabilità
Capitolo
Mese 11 Anno 2021 /M. P
3U1205123
Tipo variazione V
Codice conto GAT24208
Denominazione completa Entrate varie - recupero e reintroito del "reddito di libertà" erogato da parte delle regioni/province autonome, ai sensi dell'art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77-dpcm 17 dicembre 2020; art. 1, co. 28 della Legge n. 178/2020; art. 1, co. 670 della Legge n.234/2021; art. 1, co. 341 della Legge n.197/2022
Denominazione abbreviata E.V.- REC. REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS L.77/20
Validità e Movimentabilità
Capitolo
Mese 11 Anno 2021 /M. S
3E1309001