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Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Capo VIII - Procedimento sanzionatorio semplificato per l'accertamento della fattispecie di cui all'art. 21, comma1, lett. c del d.lgs. 24/2023

Art. 37 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità e/o sanzionatoria venga acquisita la notizia relativa all'accertamento della responsabilità civile, anche con sentenza di primo grado, del whistleblower per diffamazione o calunnia con dolo o colpa grave.

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata al whistleblower.

3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall'Autorità che depongono per l'irrogazione della sanzione.

4. Il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento ha facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni.

5. Il Dirigente, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto ovvero dal perfezionamento dell'attività avviata d'ufficio, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.

6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte e della proposta formulata dall'Ufficio, adotta il provvedimento finale che è:

a di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

b sanzionatorio, qualora preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

7. Nel provvedimento di cui al comma 6, lett. b del presente articolo sono indicati: ammontare, termini e modalità di pagamento delle somme dovute.

8. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato al whistleblower.

9. Il procedimento di cui al presente articolo non è avviato o, se avviato, deve essere archiviato se il whistleblower è stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia commessi con la segnalazione di illeciti, con la segnalazione esterna o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.