Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo VI - Procedimento sanzionatorio semplificato
1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità e/o sanzionatoria venga riscontrata, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'assenza dei canali di segnalazione ovvero la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023.
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata all'organo di indirizzo dell'Ente.
3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall'Autorità che depongono per l'irrogazione della sanzione.
4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni.
5. Il Dirigente, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto ovvero dal perfezionamento dell'attività avviata d'ufficio, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento finale:
a di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
b sanzionatorio, qualora preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
7. Nel provvedimento di cui al comma 6, lett. b del presente articolo sono indicati l'ammontare della sanzione comminata, la sua ripartizione in ragione delle responsabilità individuali di ciascun componente dell'organo di indirizzo, le modalità e il termine entro il quale il versamento delle somme dovute deve avvenire. L'organo di indirizzo risponde della sanzione in solido con i suoi singoli componenti fatta salva l'azione di regresso da esperire verso tutti i soggetti responsabili della violazione, in conformità all'art. 6 della legge 689/1981.
8. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato all'organo di indirizzo.